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La TRASPARENZA  è definita dall’articolo 11 del Decreto legislativo 150/2009   “accessibilità totale delle  informazioni concernenti ogni aspetto dell’organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all’utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell’attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti”, con il principale “scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità” in linea con il paradigma della “libertà di informazione” dell’open government."
Con questo concetto si riconosce il pieno diritto dell'utenza (e del cittadino)  di conoscere l’operato delle pubbliche amministrazioni, di perseguire risultati e garantire il “miglioramento continuo” nell’uso delle risorse e nell’erogazione di servizi.
In tal senso, come tutte le amministrazioni, l'Istituto Istruzione Superiore di Pontecorvo,  pubblica su questa pagina notizie, informazioni, dati concernenti le sue attività.


 

Misure organizzative per l’efficiente, efficace e tempestiva acquisizione d’ufficio dei dati e per l’effettuazione dei controlli – Modalità per la loro esecuzione di cui all’art.15 della legge 183/2011.

 

L’art.15 della legge 183/2011 ha modificato l’art.40 del DPR 445/2000 disponendo che le certificazioni concernenti fatti, stati o qualità personali mantengono la loro validità esclusivamente nei rapporti tra privati.

A rimarcare tale condizione, a partire dall’entrata in vigore delle modifiche (01/01/2012), su tutti i certificati viene riportata, a pena di nullità, la dicitura “il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di servizi pubblici”.

La norma obbliga, quindi, le amministrazioni pubbliche a richiedere, per i procedimenti di loro competenza, esclusivamente la produzione di autocertificazioni, per espressa previsione di legge.

Gli artt. 71 e 43 del DPR 445/2000 prevedono l’obbligo, perlomeno a campione, a carico delle P.A., di procedere alle verifiche di quanto autocertificato dal cittadino.

Tali verifiche, in assenza di apposite convenzioni che consentano alle P.A. richiedenti di accedere direttamente agli archivi informatici dell’amministrazione che detiene i dati da verificare, dovranno essere effettuate secondo le disposizioni del comma 2 dell’art.71 citato.

In particolare, non potendo essere utilizzato il sistema certificativo, dal momento che le certificazioni non hanno più validità per la P.A., dovrà essere utilizzato il sistema dell’attestazione di concordanza o meno di quanto dichiarato con quanto risulta dagli archivi dell’amministrazione che detiene i dati.

L’amministrazione che richiede la verifica dovrà quindi inviare una nota riportante i dati dichiarati dal cittadino con, in calce, la richiesta di verifica delle dichiarazioni e l’apposito spazio ove apporre la dichiarazione di concordanza o di non concordanza di quanto dichiarato con i dati contenuti nei registri.

Tale procedura potrà essere utilizzata anche dai privati gestori di pubblici servizi o dai privati che consentano l’utilizzo di autocertificazioni nei rapporti con il cittadino.

Le richieste dovranno, altresì,  rispettare alcuni requisiti minimi ed in particolare :

  1. dovranno essere prodotte su carta intestata, munite di timbro e firma;
  2. dovranno riportare cognome, nome e qualifica del richiedente;
  3. dovranno necessariamente indicare il numero e la data  di protocollo  (limitatatamente alle richieste della P.A.);
  4. dovranno essere inviate preferibilmente a mezzo PEC all’indirizzo FRIS00900Q@pec.istruzione.it.  . Solamente in caso di impossibilità temporanea all’utilizzo della PEC, potrà essere utilizzato l’indirizzo di posta ordinaria FRIS00900Q@istruzione.it.

L’utilizzo di questi canali di comunicazione consente una più efficiente gestione delle risposte, che verranno inviate tramite lo stesso canale utilizzato in arrivo.

L’utilizzo del fax 0776 760157 , sebbene consentito in caso di mancanza della posta elettronica, non consente di rispondere con la massima rapidità. Inoltre le comunicazioni a mezzo fax sono valide solamente se il singolo invio consente di individuare con assoluta certezza il mittente e, nel caso di fax inviati da P.A., se in presenza di protocollo.

Resta naturalmente possibile inviare le richieste a mezzo posta ordinaria all’indirizzo dell’istituto di via XXIV Maggio, 106 – 03037 – Pontecorvo.

In caso la richiesta provenga da privati, andrà allegata una busta affrancata per la risposta.

Al fine di garantire una corretta applicazione della normativa, si invitano gli interessati ad attenersi a quanto sopra riportato.

L’Ufficio del DSGA è responsabile per tutte le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l’accesso diretto agli stessi e per consentire idonei controlli anche a campione.

 

VISUALIZZA COMUNICAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

 


 

VISUALIZZA DL.gs 150/09.

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VISUALIZZA DOCENTI ITIS

VISUALIZZA CARTA DEI SERVIZI

VISUALIZZA ATTIVITA' SINDACALE DELL'ISTITUTO

VISUALIZZA ORGANIZZAZIONE DIDATTICA LICEO

VISUALIZZA ORGANIZZAZIONE DIDATTICA ITIS

VISUALIZZA CODICE DISCIPLINARE

VISUALIZZA ORGANIZZAZIONE ATA

ACCESSIBILITA' e CATALOGO DATI (DL 24 giugno 2014 - n. 90)

VISUALIZZA CODICE COMPORTAMENTO

VISUALIZZA DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 APRILE 2013, N. 62